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Sez. 3, Ordinanza n. 18485 del 08/07/2024 (Rv. 671795-01)

PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE | Procedimento di mediazione obbligatoria ex d.lgs. n. 28 del 2010 - Condizione di procedibilità - Realizzazione - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671795-01

PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE

La condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria, prevista dal d.lgs. n. 28 del 2010 per le controversie nelle materie indicate dall'art. 5, comma 1-bis, del medesimo decreto (come introdotto dal d.l. n. 69 del 2013, conv., con modif., in l. n. 98 del 2013), è realizzata qualora una o entrambe le parti comunichino al termine del primo incontro davanti al mediatore la propria indisponibilità a procedere oltre. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato l'eccezione di improcedibilità per omesso espletamento della mediazione sul rilievo che, dopo l'invito del mediatore ad esprimersi sulla possibilità di iniziare il procedimento di mediazione, le parti non si erano soffermate su profili procedurali o formali ma erano entrate nel merito della controversia, illustrando le rispettive posizioni).

Decreto Legge 21/06/2013 num. 69 CORTE COST., Legge 09/08/2013 num. 98 CORTE COST., Decreto Legisl. 04/03/2010 num. 69 art. 5 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)