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Sez. 1, Sentenza n. 3193 del 15/05/1986 (Rv. 446201 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - CONDONO TRIBUTARIO DI CUI AL D.L. 5 NOVEMBRE 1973 N. 660 (CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, IN LEGGE 19 DICEMBRE 1973 N. 823) - CORRELAZIONE DELL'IMPOSTA DOVUTA ALL'IMPONIBILE DICHIARATO - SINDACATO DELLA ESATTEZZA DI TALE IMPONIBILE DA PARTE DELLA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446201-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - CONDONO TRIBUTARIO DI CUI AL D.L. 5 NOVEMBRE 1973 N. 660 (CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, IN LEGGE 19 DICEMBRE 1973 N. 823) - CORRELAZIONE DELL'IMPOSTA DOVUTA ALL'IMPONIBILE DICHIARATO - SINDACATO DELLA ESATTEZZA DI TALE IMPONIBILE DA PARTE DELLA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - INAMMISSIBILITÀ.*

Qualora l'imposta dovuta, in Sede di applicazione del condono tributario di cui al d.l. 5 novembre 1973 n. 660 (convertito, con modificazioni, in legge 19 dicembre 1973 n. 823), vada correlata all'imponibile dichiarato dal contribuente (art. 2 lett. A) di detto decreto), deve escludersi, alla stregua del carattere rigido ed automatico dei criteri di definizione posti dalla citata normativa, che l'amministrazione finanziaria possa sindacare l'esattezza di tale imponibile dichiarato, e deve quindi anche negarsi che essa possa rettificare l'imponibile medesimo sotto il profilo della illegittimità della compensazione di utili con perdite di esercizi precedenti, alla stregua delle Disposizioni dell'art. 112 del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645. (V 6130/85, mass n 443269; (V 2880/85, mass n 440636; (V 2045/84, mass n 434110).*

Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 112, Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 art. 2 lett. A CORTE COST., Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 art. 11, Legge 19/12/1973 num. 823 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)