Sez. 1, Sentenza n. 2045 del 28/03/1984 (Rv. 434110 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - DOMANDA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA EX D.L. N. 660 DEL 1973 - CONSEGUENTE DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - CRITERI - COMPENSAZIONE PREVISTA DALL'ART. 112 DEL T.U. N. 645 DEL 1958 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - DOMANDA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA EX D.L. N. 660 DEL 1973 - CONSEGUENTE DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - CRITERI - COMPENSAZIONE PREVISTA DALL'ART. 112 DEL T.U. N. 645 DEL 1958 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
La presentazione da parte del contribuente della domanda di definizione agevolata ai sensi del d.l. n. 660 del 1973, comporta che l'imposta dovuta va determinata secondo le Disposizioni degli artt. 2, 3 e 4 del citato d.l., senza poter modificare il reddito imponibile in siffatto modo determinato con la compensazione, a norma dell'art. 112 T.U. Del 1958 n. 645, con le perdite accertate in esercizi precedenti in quanto l'applicabilità di una tale disposizione - modificando l'imponibile automaticamente determinato - comporterebbe violazione dell'art. 11, comma secondo, del citato d.l. n. 660, per il quale le definizioni intervenute con il sistema automatico del condono non possono formare oggetto di contestazione se non per errore di legge o per violazione del decreto stesso.*
Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 112, Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 art. 3 CORTE COST., Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 art. 4, Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 art. 11, Legge 19/12/1973 num. 823 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)