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Sez. 1 - , Sentenza n. 12928 del 07/11/2018 Ud. (dep. 25/03/2019) Rv. 276318 - 02

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - APPELLO - IN GENERE | Rinnovazione dell'istruttoria in appello - Ambito entro cui può disporsi - Parametro valutativo di riferimento - Assoluta necessità - Indicazione di prova sopravvenuta - Caratteri.
Stato
decisa il 2018-11-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276318-02

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - APPELLO - IN GENERE

Nel giudizio di appello avverso la sentenza emessa all'esito di rito abbreviato è ammessa la rinnovazione istruttoria esclusivamente ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. e, quindi, solo nel caso in cui il giudice ritenga l'assunzione della prova assolutamente necessaria, perché potenzialmente idonea ad incidere sulla valutazione del complesso degli elementi acquisiti; tuttavia, in presenza di prova sopravvenuta o emersa dopo la decisione di primo grado, la valutazione giudiziale del parametro della assoluta necessità deve tener conto di tale "novità" del dato probatorio, per sua natura adatto a realizzare un effettivo ampliamento delle capacità cognitive nella chiave "prospettica" sopra indicata.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)