diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 32393 del 22/05/2026 Ud. (dep. 31/08/2026) Rv. 290329-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - APPELLO - IN GENERE | Integrazione istruttoria ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen. - Diritto delle parti all'integrazione probatoria - Esclusione - Mera facoltà di sollecitazione del potere officioso del giudice - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2026-05-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/290329-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - APPELLO - IN GENERE

Nel giudizio abbreviato d'appello, le parti sono titolari della mera facoltà di sollecitare l'esercizio del potere di integrazione istruttoria previsto dall'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., esercitabile d'ufficio dal giudice nei soli casi di assoluta necessità, non potendo riconoscersi in tale grado un diritto alla prova più ampio di quello consentito nel giudizio abbreviato di primo grado.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. D

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)