Sez. 6, Sentenza n. 26093 del 30/10/2012 Ud. (dep. 13/06/2013) Rv. 255737 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - APPELLO - IN GENERE | Rinnovazione dell'istruzione - Assunzione di prova sopravvenuta dopo l'apertura del giudizio abbreviato - Richiesta di parte - Ammissibilità.
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - APPELLO - IN GENERE
La celebrazione del processo nelle forme del rito abbreviato non impedisce al giudice di appello di disporre, su richiesta di parte, a norma dell'art. 603, comma primo, cod. proc. pen., la rinnovazione dell'istruzione nel caso di prova sopravvenuta dopo l'apertura del giudizio di primo grado. (Fattispecie relativa all'assunzione di prove testimoniali).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)