Sez. 2, Sentenza n. 3132 del 12/05/1980 (Rv. 406918 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - IN GENERE - QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL RAPPORTO IN CONTESTAZIONE - MUTAMENTO DA PARTE DEL GIUDICE - AMMISSIBILITA - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - IN GENERE - QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL RAPPORTO IN CONTESTAZIONE - MUTAMENTO DA PARTE DEL GIUDICE - AMMISSIBILITA - LIMITI.*
Il giudice d'appello, il quale sia investito del riesame integrale della decisione di primo grado, ben puo mutare la qualificazione giuridica del rapporto in contestazione e della domanda giudiziale, purche non muti il petitum e la causa petendi prospettati dalle parti. (Conf 580/77, mass n 384129; (Conf 2978/74, mass n 371425).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)