Sez. 3, Sentenza n. 1539 del 17/03/1981 (Rv. 412198 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - DEL NEGOZIO CONTROVERSO - DA PARTE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIFFORMITA RISPETTO ALLA QUALIFICAZIONE DATA IN PRIMO GRADO - AMMISSIBILITA - MANCATA IMPUGNAZIONE SUL PUNTO - IRRILEVANZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - DEL NEGOZIO CONTROVERSO - DA PARTE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIFFORMITA RISPETTO ALLA QUALIFICAZIONE DATA IN PRIMO GRADO - AMMISSIBILITA - MANCATA IMPUGNAZIONE SUL PUNTO - IRRILEVANZA.*
Non sussiste vizio di extrapetizione qualora il giudice d'appello dia al negozio controverso, ed anche in Mancanza di specifica impugnazione sul punto, una qualificazione giuridica diversa da quella data dal giudice di primo grado, avendo egli il potere-dovere di definire la vera natura di quel negozio e di precisarne il contenuto e gli effetti in relazione alle norme applicabili, con il solo limite di lasciare inalterati il petitum e la causa petendi e di non introdurre, nell'ambito delle questioni riproposte, nuovi elementi di fatto. (Conf 580/77, mass n 384129; (Conf 3132/80, mass n 406918).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)