Sez. 3, Sentenza n. 580 del 09/02/1977 (Rv. 384129 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - QUALIFICAZIONE GIURIDICA - DEL RAPPORTO - POTERI DEL GIUDICE DI APPELLO - LIMITI.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - QUALIFICAZIONE GIURIDICA - DEL RAPPORTO - POTERI DEL GIUDICE DI APPELLO - LIMITI.*
Al giudice d'appello e consentito dare una qualificazione giuridica del rapporto dedotto diversa da quella data dal primo giudice, purche egli non muti il petitum e la causa petendi (intesa come situazione materiale su cui si fonda quanto richiesto) prospettati dalle parti. (Conf 2978/74, mass n 371425).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)