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Sez. 4, Sentenza n. 5144 del 24/04/1996 Ud. (dep. 21/05/1996) Rv. 205193 - 01

Indagini preliminari - Attività della polizia giudiziaria - Sommarie informazioni - Dichiarazioni spontanee | Rese dall'imputato alla polizia giudiziaria senza l'assistenza del difensore - Inutilizzabilità - Inapplicabilità del principio nel caso di chiamata in correità - Ragioni - Utilizzabilità delle dichiarazioni accusative nella fase delle indagini preliminari per ulteriori investigazioni - Legittimità.
Stato
decisa il 1996-04-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205193-01

Indagini preliminari - Attività della polizia giudiziaria - Sommarie informazioni - Dichiarazioni spontanee

Il principio di garanzia di cui all'art. 350 cod. proc. pen., che prevede la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese spontaneamente dall'indagato alla polizia giudiziaria senza l'assistenza del difensore non trova applicazione nel caso di chiamata in correità, giacché il diritto di difesa dei terzi non subisce alcuna menomazione per il fatto che le affermazioni a loro carico non siano state rese nel corso di un formale interrogatorio dell'accusatore, essendo le disposizioni relative al difensore poste nell'esclusivo interesse del dichiarante e non di altri. Le suddette dichiarazioni, pertanto, in mancanza di un esplicito divieto, possono essere utilizzate nella fase delle indagini preliminari per ulteriori investigazioni.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 350 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 350 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)