Sez. 6, Sentenza n. 10089 del 15/02/2005 Ud. (dep. 15/03/2005) Rv. 231838 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (Cod. proc. pen. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - sommarie informazioni - dichiarazioni spontanee | Rese dalla persona soggetta alle indagini - Dichiarazioni che costituiscano la condotta materiale di altro reato - Divieto di utilizzazione nel relativo dibattimento - Sussistenza - Esclusione.
INDAGINI PRELIMINARI (Cod. proc. pen. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - sommarie informazioni - dichiarazioni spontanee
Il divieto di utilizzazione dibattimentale per le dichiarazioni spontanee rese dall'indagato alla polizia giudiziaria opera solo riguardo ad affermazioni che attengano al fatto già posto ad oggetto delle indagini, e dunque non sussiste per procedimenti concernenti altri illeciti. Ne consegue che le dichiarazioni mediante il cui compimento sia stato posto in essere un reato sono pienamente utilizzabili nella fase dibattimentale del relativo procedimento. (Fattispecie in tema di simulazione di reato commessa riferendo falsamente alla polizia dell'avvenuto furto di un'autovettura).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 62 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 350 com. 7 CORTE COST., Cod. Pen. art. 367
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)