diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 939 del 07/02/1985 (Rv. 439099 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONE IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - SENTENZA DI CONDANNA DEL DEBITORE AL PAGAMENTO DI UN'OBBLIGAZIONE PECUNIARIA E REIEZIONE DELLA ISTANZA DI RISARCIMENTO DEL DANNO PER SVALUTAZIONE MONETARIA - INTERESSE DEL CREDITORE AD IMPUGNARE QUESTA ULTIMA STATUIZIONE - SUSSISTENZA IMMEDIATA - IMPUGNAZIONE INCIDENTALE TARDIVA - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439099-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONE IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - SENTENZA DI CONDANNA DEL DEBITORE AL PAGAMENTO DI UN'OBBLIGAZIONE PECUNIARIA E REIEZIONE DELLA ISTANZA DI RISARCIMENTO DEL DANNO PER SVALUTAZIONE MONETARIA - INTERESSE DEL CREDITORE AD IMPUGNARE QUESTA ULTIMA STATUIZIONE - SUSSISTENZA IMMEDIATA - IMPUGNAZIONE INCIDENTALE TARDIVA - INAMMISSIBILITÀ.*

Con riguardo alla sentenza che abbia condannato il debitore al pagamento di un'obbligazione pecuniaria, respingendo l'istanza del creditore per il riconoscimento del maggior danno conseguente a svalutazione monetaria (art. 1224 comma secondo cod. civ.), l'interesse del creditore medesimo ad impugnare quest'ultima statuizione insorge per effetto della sua pronuncia, e non della eventuale impugnazione del debitore, ancorché rivolta a porre in discussione la sussistenza dell'obbligazione. Detta impugnazione del creditore, pertanto, pure se proposta in via incidentale resta soggetta al termine ordinario, non essendo ad essa applicabile la disciplina dell'impugnazione incidentale tardiva, che riguarda la diversa ipotesi della impugnazione incidentale che trae interesse dalla proposizione di quella principale. (Conf 1675/82, mass n 419511).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 334

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)