Sez. U, Sentenza n. 1675 del 15/03/1982 (Rv. 419511 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - SENTENZA DI CONDANNA DEL DEBITORE AL PAGAMENTO DI UN'OBBLIGAZIONE PECUNIARIA E REIEZIONE DELLA ISTANZA DI RISARCIMENTO DEL DANNO PER SVALUTAZIONE MONETARIA - INTERESSE DEL CREDITORE AD IMPUGNARE QUEST'ULTIMA STATUIZIONE - SUSSISTENZA IMMEDIATA - IMPUGNAZIONE INCIDENTALE DA PARTE DEL CREDITORE - TARDIVA - INAMMISSIBILITÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - SENTENZA DI CONDANNA DEL DEBITORE AL PAGAMENTO DI UN'OBBLIGAZIONE PECUNIARIA E REIEZIONE DELLA ISTANZA DI RISARCIMENTO DEL DANNO PER SVALUTAZIONE MONETARIA - INTERESSE DEL CREDITORE AD IMPUGNARE QUEST'ULTIMA STATUIZIONE - SUSSISTENZA IMMEDIATA - IMPUGNAZIONE INCIDENTALE DA PARTE DEL CREDITORE - TARDIVA - INAMMISSIBILITÀ.*
Con riguardo alla sentenza che abbia condannato il debitore al pagamento di un'obbligazione pecuniaria, respingendo l'istanza del creditore per il riconoscimento del maggior danno conseguente a svalutazione monetaria (art. 1224 secondo comma cod. civ.), lo interesse del creditore medesimo ad impugnare quest'ultima statuizione insorge per effetto della sua pronuncia, e non dell'eventuale impugnazione del debitore, ancorché rivolta a porre in discussione la sussistenza dell'obbligazione. Detta impugnazione del creditore, pertanto, pure se proposta in via incidentale, resta soggetta al termine ordinario, non essendo ad essa applicabile la disciplina dell'impugnazione incidentale tardiva, che riguarda la diversa ipotesi dell'impugnazione incidentale che trae interesse dalla proposizione di quella principale. (V 2652/81, mass n 413434).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 334
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)