diritto.io

Sez. 3 - , Ordinanza n. 16450 del 09/06/2023 (Rv. 668167 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - POSIZIONE PROCESSUALE DELLE PARTI | Modifica dell’originaria impostazione difensiva - Omessa contestazione di fatti posti a fondamento della pretesa della controparte - Conseguenze - Rilievo d’ufficio della questione - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2023-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668167-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - POSIZIONE PROCESSUALE DELLE PARTI

In tema di giudizio di rinvio, la modifica in senso riduttivo dell'originaria impostazione difensiva, tale da renderla incompatibile con la contestazione di fatti o requisiti posti a fondamento della pretesa della controparte, ovvero la mancata riproposizione della contestazione sulla sussistenza di tali requisiti, sollevata nei precedenti gradi del giudizio ed in essi disattesa o dichiarata inammissibile, rende inammissibile l'esame d'ufficio di tali questioni, in quanto ormai espunte dal dibattito processuale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la Corte di rinvio non potesse riesaminare la contestazione della sussistenza, in capo all'attore, dei requisiti soggettivi per l'esercizio della prelazione agraria e del relativo riscatto, in quanto dichiarata tardiva nel giudizio di appello e non riproposta dai convenuti nel giudizio di rinvio).

Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)