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Sez. 3, Sentenza n. 20220 del 25/05/2006 Ud. (dep. 13/06/2006) Rv. 234486 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Disposizioni in materia di prevenzione - Datore di lavoro - Nozione - Individuazione.
Stato
decisa il 2006-05-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234486-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO

In materia di tutela dei lavoratori, con la entrata in vigore del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626, da un lato non si è avuta alcuna abrogazione delle disposizioni previgenti di cui ai d.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 e 19 marzo 1956 n. 303, dall'altro sono state introdotte categorie ed istituti generali che modificano in senso accrescitivo quelli definiti dai citati d.P.R., così che per la definizione della nozione di datore di lavoro deve farsi riferimento sia al disposto dell'art. 2 lett. b) del citato D.Lgs. n. 626, sia al contenuto degli obblighi prevenzionali stabiliti per i singoli soggetti obbligati.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 CORTE COST., DPR 27/04/1955 num. 547 CORTE COST., DPR 19/03/1956 num. 303 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)