Sez. 4, Sentenza n. 4981 del 05/12/2003 Ud. (dep. 06/02/2004) Rv. 229671 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME | Individuazione delle posizioni di garanzia - Società di capitali - Pluralità di amministratori - Nozione di datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 626/1994 - Obblighi in materia di sicurezza - Possibilità di coesistenza in capo a più soggetti.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME
Ai fini dell'individuazione delle posizioni di garanzia, qualora nell'impresa vi siano più amministratori con diversi poteri, anche di fatto, l'accertamento della qualità di datore di lavoro, agli effetti del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, va effettuato tenendo conto che tale qualità non deve essere intesa in senso esclusivamente civilistico, limitata cioè a chi è titolare del rapporto di lavoro, ma si estende a chi ha la responsabilità dell'impresa, con la conseguente possibilità della coesistenza, all'interno della medesima impresa, di più figure aventi tutte la qualifica di datore di lavoro cui incombe l'onere di valutare i rischi per la sicurezza, di individuare le necessarie misure di prevenzione e di controllare l'esatto adempimento degli obblighi di sicurezza da parte del coobbligato. (Sulla base di questi principi la Corte ha annullato la sentenza d'appello che aveva escluso la responsabilità di uno dei due amministratori che, di fatto, non si era mai occupato della sicurezza all'interno della clinica e che in conseguenza di questa ripartizione di compiti aveva fatto affidamento sulla corretta esecuzione di quelli inerenti la sicurezza da parte dell'altro amministratore).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 2 com. 1 lett. B, Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)