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Sez. U, Ordinanza n. 15204 del 03/07/2006 (Rv. 589904 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Impugnazione di lodo arbitrale (pronunciato nell'ambito di controversia riconducibile alla sfera dell'art. 6, secondo comma, legge n. 205 del 2000) - Giudizio pendente dinanzi alla corte d'appello e al Consiglio di Stato - Regolamento preventivo di giurisdizione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2006-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589904-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO

È ammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione diretto ad individuare, a seguito della proposizione di analoghe impugnazioni dinanzi alla corte d'appello e al Consiglio di Stato, quale sia il giudice, ordinario o amministrativo, cui è devoluta la cognizione dell'impugnazione del lodo arbitrale (emesso, nella specie, in controversia concernente diritti soggettivi che sarebbe stata affidata, se non fosse stata deferita in arbitri, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 828 CORTE COST., Legge 05/01/1994 num. 25, Legge 21/07/2000 num. 205 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)