Sez. 1, Sentenza n. 7950 del 21/05/2003 (Rv. 563373 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Qualificazione dell'area ai fini della stima - Edificabilità legale - Prevalenza o autosufficienza - Edificabilità di fatto - Rilevanza meramente suppletiva o complementare - Art. 2 D.Lgs. n. 504/1992 - Ininfluenza ai fini della qualificazione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
Nel sistema di disciplina della stima dell'indennità espropriativa introdotto dall'art. 5 bis D.L. n. 333/1992 (conv., con modif., in legge n. 259/1992), un'area va ritenuta edificabile quando (e per il solo fatto che) come tale essa risulti classificata dagli strumenti urbanistici vigenti al momento del perfezionamento della vicenda ablativa, secondo un criterio di prevalenza o autosufficienza dell'edificabilità legale, mentre la cosiddetta edificabilità "di fatto" rileva esclusivamente in via suppletiva - in carenza di strumenti urbanistici - ovvero, in via complementare (ed integrativa), agli effetti della determinazione del concreto valore di mercato dell'area espropriata, incidente sul calcolo dell'indennità; né può invocarsi, nel senso dell'alternativa rilevanza della edificabilità "di fatto", la formulazione dell'art. 2 D.Lgs. n. 504/1992, il quale proprio per la necessità di considerare entrambe le situazioni descritte dalla norma - ossia non solo quella principale (edificabilità legale), ma anche quella subordinata (edificabilità "di fatto") nei casi residui, sopra menzionati, in cui sia utilizzabile per apprezzare la natura dell'area - definisce, ai fini del pagamento dell'ICI, area fabbricabile sia quella qualificata tale dagli strumenti urbanistici, sia quella in possesso della edificabilità "di fatto": altrimenti consentendosi ai proprietari di aree aventi "possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità" nelle ipotesi residuali in cui i relativi indici sono sufficienti a determinare la destinazione edificabile, di sottrarsi al pagamento dell'imposta".
Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 259, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)