Sez. 1, Sentenza n. 11764 del 19/09/2001 (Rv. 549318 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Area edificabile - Edificabilità legale - Rilevanza esclusiva - Edificabilità di fatto - Rilevanza suppletiva o integrativa - Significato - Specificazione - Rilevanza dell'edificabilità di fatto in presenza di inedificabilità legale dell'area espropriata - Esclusione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
Nel sistema di disciplina della stima dell'indennizzo espropriativo introdotto dall'art. 5 - bis del decreto - legge n. 333 del 1992 (conv. in legge n. 359 del 1992), un'area va ritenuta edificabile quando, e per il solo fatto che, come tale, essa risulti classificata al momento dell'apposizione del vincolo espropriativo dagli strumenti urbanistici, secondo un criterio di prevalenza o autosufficienza della edificabilità legale, mentre la cosiddetta edificabilità "di fatto" rileva esclusivamente in via suppletiva - in carenza di strumenti urbanistici - ovvero, in via complementare (ed integrativa), agli effetti della determinazione del concreto valore di mercato dell'area espropriata, incidente sul calcolo dell'indennizzo, non potendo invocarsi, nel senso dell'alternativa rilevanza, la formulazione dell'art. 2 del D.Lgs. n. 504 del 1992, il quale si limita a fornire una definizione di area fabbricabile ai fini dell'imposta comunale sugli immobili; ne consegue che l'eventuale edificabilità effettiva non viene in alcun modo in considerazione in presenza di un'inedificabilità legale derivante dall'inserimento dell'area espropriata nella zona di rispetto autostradale.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 16 CORTE COST., Legge 24/07/1961 num. 729 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)