Sez. L, Sentenza n. 14555 del 09/11/2000 (Rv. 541522 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI | Recidiva integrante elemento costitutivo della infrazione disciplinare - Riferimento ai precedenti disciplinari - Limiti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI
Ai fini della disciplina posta dall'ultimo comma dell'art. 7, legge n. 300 del 1970, che prevede che non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari trascorsi due anni dalla loro applicazione, la nozione di "applicazione" va riferita non già al momento dell'esecuzione della misura sanzionatoria, bensì a quello della sua irrogazione, che corrisponde più specificamente al momento in cui la sanzione viene formalmente comunicata al dipendente. Pertanto, allorquando ai fini dell'irrogazione di una specifica sanzione conservativa o del licenziamento disciplinare, il contratto collettivo consideri la recidiva quale elemento di integrazione della condotta in tal modo sanzionabile, il datore di lavoro non può tenere in alcun conto della precedente pena da lui irrogata che, per essere stata - per qualsiasi ragione e quindi anche per ragioni di rito - dichiarata nulla o inefficace o annullata dal collegio arbitrale o dall'autorità giudiziaria a seguito di decisione definitiva, non può più avere alcuna rilevanza in danno del lavoratore.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)