Sez. 1, Sentenza n. 40546 del 06/10/2010 Ud. (dep. 17/11/2010) Rv. 249003 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ | Rinuncia - Discordanti manifestazioni di volontà dell'imputato - Necessario riferimento al provvedimento conclusivo della procedura estradizionale.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ
In tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, ai fini della verifica della validità della rinuncia dell'imputato al principio di specialità dell'estradizione in presenza di discordanti manifestazioni di volontà dello stesso, occorre avere riguardo alle indicazioni contenute nel provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria straniera a conclusione della procedura estradizionale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 721, Legge 30/01/1963 num. 300 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)