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Sez. 1, Sentenza n. 21344 del 12/04/2005 Cc. (dep. 07/06/2005) Rv. 231801 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (Cod. proc. pen. 1988) - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - principio di specialità | Esecuzione di pena inflitta per reati commessi anteriormente alla consegna dell'estradato e diversi da quelli per i quali l'estradizione é stata concessa - Illegittimità - Consenso dell'estradato al giudizio di cognizione per quei reati - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2005-04-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231801-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (Cod. proc. pen. 1988) - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - principio di specialità

In tema di estradizione dall'estero, il principio di specialità (art. 14 della Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 3 dicembre 1957 e resa esecutiva in Italia con legge 30 gennaio 1963 n. 300, e art. 5 n. 2 dell'Accordo aggiuntivo, ratificato con legge 11 dicembre 1984 n. 969, disposizioni che, ai sensi dell'art. 696, prevalgono sull'art. 721 cod. proc. pen.) non perde efficacia nella fase di esecuzione della pena solo perché l'interessato abbia comunque accettato di essere sottoposto al giudizio di cognizione relativo a reati commessi anteriormente all'estradizione, diversi da quelli per il quali l'estradizione é stata concessa. Ne consegue che é illegittima l'esecuzione della pena inflitta per tali reati in assenza dell'espresso, formale, inequivoco consenso del soggetto interessato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 696 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 721, Legge 30/01/1963 num. 300 CORTE COST., Legge 11/12/1984 num. 969

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)