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Sez. 3, Sentenza n. 2951 del 14/04/1988 (Rv. 458505 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - AZIONE - PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO - MORTE DELLA PARTE ATTRICE PRIMA DELLA NOTIFICAZIONE DELL'ATTO INTRODUTTIVO - NULLITÀ DEL GIUDIZIO - RILEVABILITÀ IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO - PRINCIPIO DELLA ULTRATTIVITÀ DEL MANDATO E DELLA SOPRAVVIVENZA DELLA PROCURA AD LITEM OLTRE LA MORTE DEL MANDANTE - CARATTERE ECCEZIONALE - APPLICABILITÀ NELL'AMBITO DELLE NORME CHE LO PREVEDONO.*
Stato
decisa il 1988-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458505-01

PROCEDIMENTO CIVILE - AZIONE - PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO - MORTE DELLA PARTE ATTRICE PRIMA DELLA NOTIFICAZIONE DELL'ATTO INTRODUTTIVO - NULLITÀ DEL GIUDIZIO - RILEVABILITÀ IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO - PRINCIPIO DELLA ULTRATTIVITÀ DEL MANDATO E DELLA SOPRAVVIVENZA DELLA PROCURA AD LITEM OLTRE LA MORTE DEL MANDANTE - CARATTERE ECCEZIONALE - APPLICABILITÀ NELL'AMBITO DELLE NORME CHE LO PREVEDONO.*

Il decesso della parte attrice avvenuto prima della notificazione dell'atto introduttivo comporta la nullità dell'intero giudizio, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, atteso che il contraddittorio fra le parti si istituisce dopo che la domanda sia stata portata a conoscenza della parte convenuta e tenuto altresì conto che il principio dell'ultrattività del mandato e della sopravvivenza della procura ad litem oltre la morte del mandante, derogando alle regole generali di cui agli artt. 1722 n. 4 cod. civ. ed 83 e 84 cod. proc. civ., ha carattere del tutto eccezionale e va perciò contenuto, nella sua applicazione, entro lo stretto ambito delle norme che lo prevedono (art. 1728 cod. civ. e 300 cod. proc. civ.). (V 244/79, mass n 396307; (V 2495/77, mass n 386211).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1722, Cod. Civ. art. 1728, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)