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Sez. 6, Sentenza n. 6703 del 11/06/1997 Ud. (dep. 09/07/1997) Rv. 209736 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - APPOSIZIONE DI SIGILLI - RIMOZIONE | Operazioni di rimozione e riapposizione di sigilli da parte del consulente tecnico senza la presenza del magistrato - Nullità relativa - Configurabilità - Conseguenze in termini di deducibilità - Fattispecie: nullità eccepita nell'udienza preliminare dopo che era stato introdotto il giudizio abbreviato.
Stato
decisa il 1997-06-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209736-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - APPOSIZIONE DI SIGILLI - RIMOZIONE

In tema di rimozione e riapposizione di sigilli alle cose sequestrate, qualora le relative operazioni, in violazione dell'art. 261 cod. proc. pen., siano state effettuate dal consulente tecnico del pubblico ministero senza la presenza del magistrato, ciò determina una nullità relativa, che, incidendo su un atto delle indagini preliminari, deve essere eccepita prima della pronuncia da parte del giudice dell'udienza preliminare del provvedimento conclusivo di tale fase, ex art. 424 cod. proc. pen. (Nella fattispecie, è stata ritenuta tardiva l'eccezione di nullità formulata dall'imputato dopo che, nell'udienza preliminare, era stato introdotto il giudizio abbreviato, essendo ormai preclusa la definibilità dell'udienza preliminare con un provvedimento ex art. 424 cod. proc. pen., dovendo il giudice definire il giudizio abbreviato con sentenza a norma dell'art. 442 cod. proc. pen.)

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 181 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 181 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 181 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 181 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 261, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 261, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 424 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 424 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)