Sez. 1, Sentenza n. 3176 del 28/12/1994 Ud. (dep. 23/03/1995) Rv. 200689 - 01
Prove - Mezzi di ricerca delle prove - Sequestro - Apposizione di sigilli - Rimozione | Involucro sigillato contenente stupefacente sequestrato - Operazioni di rimozione e riapposizione dei sigilli in assenza del magistrato - Nullità configurabile - Nullità relativa - Sussistenza - Conseguenze.
Prove - Mezzi di ricerca delle prove - Sequestro - Apposizione di sigilli - Rimozione
La rimozione e la riapposizione dei sigilli inerenti al reperto contenente lo stupefacente in sequestro, effettuata dal consulente del p.m. senza la presenza del magistrato, così come prescritto dall'art. 261 c.p.p., determina una nullità relativa, per violazione delle prescrizioni di legge indicate nell'art. 261 c.p.p.. Come tale la verificatasi nullità, incidendo su di un atto delle indagini preliminari, va rilevata su impulso di parte (art. 181 comma primo cod. proc. pen.) e la relativa eccezione deve essere sollevata prima della pronuncia da parte del giudice dell'udienza preliminare del provvedimento (sentenza di non luogo a procedere o decreto che dispone il giudizio) conclusivo di detta fase processuale (art. 181 comma secondo cod. proc. pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 181, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 181, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 261, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 261
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)