Sez. 2, Sentenza n. 37669 del 20/05/2014 Ud. (dep. 15/09/2014) Rv. 260345 - 01
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - APPOSIZIONE DI SIGILLI - RIMOZIONE | Conseguenze dell'inosservanza - Nullità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - APPOSIZIONE DI SIGILLI - RIMOZIONE
In tema di custodia delle cose sequestrate, l'inosservanza delle formalità prescritte dall'art. 261 cod. proc. pen. per lo svolgimento delle operazioni di rimozione e riapposizione dei sigilli non comporta alcuna nullità, non essendo tale sanzione specificamente comminata dal legislatore. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che l'apertura del reperto senza la presenza dell'autorità giudiziaria fosse idonea a viziare gli esiti della perizia successivamente espletata).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 181, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 261
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)