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Sez. 5, Sentenza n. 5637 del 10/04/2003 (Rv. 562062 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - DEDUZIONI | Previste dall'art. 7 del d.P.R. n. 599 del 1973 - Diritto perfetto del contribuente - Istanza - Modalità - Decadenza - Insussistenza.
Stato
decisa il 2003-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562062-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - DEDUZIONI

La riduzione della base imponibile dell'ILOR prevista per alcuni redditi dall'art.7 del d.P.R. 29 settembre 1973 n 599 (nella specie, deduzioni richieste per sè e per il coniuge dal socio partecipe di una società di fatto) costituisce un diritto perfetto del contribuente, non condizionato a facoltà discrezionale dell'amministrazione e la richiesta di applicazione dell'interessato - da farsi, secondo l'ultimo comma della norma citata, nella dichiarazione dei redditi o, con apposita denuncia, nel termine per la stessa previsto - non è sanzionata da decadenza alcuna. Ne consegue che siffatta richiesta, preordinata alla determinazione della base imponibile con l'esclusiva funzione di sollecitare l'ufficio impositore all'indagine sui presupposti di detta riduzione, ben può effettuarsi anche in un momento successivo, allorché la pretesa impositiva sia portata a conoscenza del contribuente (nella specie, mediante la notifica di avvisi di accertamento).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 599 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)