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Sez. 1, Sentenza n. 46228 del 06/10/2004 Cc. (dep. 29/11/2004) Rv. 230503 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Tossicodipendenza - Affidamento in prova al servizio sociale - Dipendenza psichica.
Stato
decisa il 2004-10-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230503-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale nei casi particolari già indicati nell'art. 47 bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 ed ora nell'art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990, l'attualità dello stato di tossicodipendenza e la necessità di un idoneo programma di recupero possono avere riguardo - qualora l'interessato abbia superato la fase della dipendenza fisica dallo stupefacente - anche alla sola dipendenza psichica. Ed invero il tossicodipendente non può ritenersi guarito in base alla mera constatazione della circostanza che non assume più droghe, avendo egli necessariamente bisogno di un ulteriore periodo di mantenimento terapeutico e di supporto psicologico.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 bis CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 94 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)