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Sez. L, Sentenza n. 1531 del 07/03/1986 (Rv. 444901 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - DIFFERENZIAZIONE DAL LAVORO AUTONOMO - MESSA A DISPOSIZIONE DEL LAVORO DELLE ENERGIE LAVORATIVE.*
Stato
decisa il 1986-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444901-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - DIFFERENZIAZIONE DAL LAVORO AUTONOMO - MESSA A DISPOSIZIONE DEL LAVORO DELLE ENERGIE LAVORATIVE.*

Il criterio di differenziazione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato risiede nel fatto che nel primo oggetto della prestazione è il risultato di un'attività organizzata che il prestatore d'opera si impegna a fornire con i mezzi che ritiene più opportuni; mentre nel secondo è la prestazione delle energie lavorative che il prestatore d'opera pone a disposizione del datore di lavoro ed effettua sotto le direttive, la vigilanza e il controllo di quest'ultimo nell'ambito dell'organizzazione dell'impresa. (nella specie la suprema Corte ha cassato per vizio di motivazione la pronuncia del giudice del merito il quale aveva qualificato come appalto il rapporto tra un comune ed un operaio cantoniere senza tener conto che l'ampiezza e complessità della manutenzione delle strade e dei cimiteri municipali nonché la Mancanza di una seppur rudimentale organizzazione d'impresa non consentivano di identificare l'oggetto della prestazione nel risultato di una attività organizzata, bensì deponevano in favore della natura subordinata del rapporto). (V 5022/85, mass n 442355; (V 3011/85, mass n 440723).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)