Sez. L, Sentenza n. 5022 del 14/10/1985 (Rv. 442355 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - DIRETTIVE SOLO PROGRAMMATICHE DEL DATORE DI LAVORO, MANCANZA DI ORARIO PRECISO E FISSO, DIVERSITÀ E VARIABILITÀ DELLE MODALITÀ DI ESPLICAZIONE DELLE MANSIONI - IDONEITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - DIRETTIVE SOLO PROGRAMMATICHE DEL DATORE DI LAVORO, MANCANZA DI ORARIO PRECISO E FISSO, DIVERSITÀ E VARIABILITÀ DELLE MODALITÀ DI ESPLICAZIONE DELLE MANSIONI - IDONEITÀ.*
Per aversi rapporto di lavoro subordinato non è necessario che il potere direttivo del datore di lavoro si esplichi mediante ordini continui, dettagliati e strettamente vincolanti, né che risulti continua e stringente la vigilanza sull'attività svolta dal lavoratore, giacché l'assoggettamento può realizzarsi anche rispetto ad una direttiva dettata dal datore di lavoro in via programmatica; né è necessario che l'opera del lavoratore sia prestata senza interruzione o con l'osservanza di un orario preciso e fisso, essendo invece sufficiente la persistenza nel tempo dell'Obbligo giuridico di compiere determinate prestazioni e di mantenere a disposizione del datore di lavoro la propria energia lavorativa, laddove le modalità di esplicazione ben possono manifestarsi diverse e variabili in relazione alla natura delle mansioni. (V 3011/85, mass n 440723; (V 4422/84, mass n 436319; (V 4036/84, mass n 436010; (V 1152/82, mass n 419034; (V 324/70, mass n 345200).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)