Sez. 1, Sentenza n. 1029 del 20/02/1995 Cc. (dep. 31/03/1995) Rv. 200776 - 01
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) | Affidamento in prova al servizio sociale - Sospensione dell'esecuzione da parte del P.M. - Procedimento - Sospensione feriale dei termini - Operatività - Esclusione.
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario)
In tema di affidamento in prova al servizio sociale, quando vi sia stata sospensione dell'esecuzione da parte del pubblico ministero ai sensi dell'art. 47, comma quarto, legge 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario), l'urgenza di definizione del relativo procedimento davanti al tribunale di sorveglianza entro il termine di giorni quarantacinque previsto dal citato articolo è "in re ipsa", a nulla rilevando, in contrario, il carattere non perentorio di detto termine; con la conseguenza che non opera, in tal caso, la sospensione feriale dei termini prevista dalla legge 7 ottobre 1969 n. 742.
Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)