Sez. 3, Sentenza n. 2386 del 30/06/1999 Cc. (dep. 03/08/1999) Rv. 214269 - 01
TERMINI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE | Procedimento di esecuzione - Emissione dell'ordine di carcerazione e contestuale sospensione dell'esecuzione - Termine di trenta giorni per la presentazione della richiesta di concessione di una misura alternativa alla detenzione - Sospensione del termine nel periodo feriale - Applicabilità .
TERMINI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE
La disciplina della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale di cui alla legge 7 ottobre 1969, n. 742 si applica anche al termine di trenta giorni fissato dall'art. 656 cod. proc. pen. per la presentazione dell'istanza volta ad ottenere, dopo la sospensione dell'esecuzione disposta dal pubblico ministero, la concessione di una misura alternativa alla detenzione ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena ex art. 90 d.p.r. n. 309 del 1990.
Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 656 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)