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Sez. 6, Sentenza n. 5162 del 17/12/1997 Cc. (dep. 03/02/1998) Rv. 210073 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Sequestro dei beni previsto dall'art. 2 ter, comma secondo, della legge 31 maggio 1965, n. 575 - Provvedimento d'urgenza del presidente del tribunale, soggetto a convalida entro il termine perentorio di dieci giorni da parte del tribunale - Sospensione feriale dei termini - Operatività - Esclusione - Ragione.
Stato
decisa il 1997-12-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210073-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE

In tema di misure di prevenzione nei confronti di mafiosi, il provvedimento di sequestro adottato in via di urgenza dal presidente del tribunale ex art. 2 ter, comma secondo, della legge 31 maggio 1965, n. 575, in pendenza del procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, provvedimento che deve essere convalidato dal tribunale, a pena di perdita di efficacia, entro i dieci giorni successivi, non è soggetto, proprio per la urgenza che ne costituisce il presupposto, al regime della sospensione dei termini durante il periodo feriale di cui alla legge 7 ottobre 1969, n. 742.

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter com. 2 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)