Sez. 2, Sentenza n. 259 del 30/01/1969 (Rv. 338230 - 01)
TRANSAZIONE - IN GENERE - FORMA SCRITTA NON NECESSARIA- INTERPRETAZIONE - CRITERI.*
TRANSAZIONE - IN GENERE - FORMA SCRITTA NON NECESSARIA- INTERPRETAZIONE - CRITERI.*
Quando non e richiesto l'atto scritto ad substantiam, il giudice di merito, in applicazione delle regole e dei criteri di ermeneutica dei contratti, nel processo interpretativo della transazione puo attingere da elementi anche non espressamente richiamati nella scrittura transattiva fatti e circostanze idonee a convalidare il suo contenuto ed atte a precisare e a determinare esattamente il contenuto dell'accordo, senza che cosi risulti violato il principio secondo cui l'oggetto della transazione deve risultare dallo scritto.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)