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Sez. 2, Sentenza n. 259 del 30/01/1969 (Rv. 338230 - 01)

TRANSAZIONE - IN GENERE - FORMA SCRITTA NON NECESSARIA- INTERPRETAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1969-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338230-01

TRANSAZIONE - IN GENERE - FORMA SCRITTA NON NECESSARIA- INTERPRETAZIONE - CRITERI.*

Quando non e richiesto l'atto scritto ad substantiam, il giudice di merito, in applicazione delle regole e dei criteri di ermeneutica dei contratti, nel processo interpretativo della transazione puo attingere da elementi anche non espressamente richiamati nella scrittura transattiva fatti e circostanze idonee a convalidare il suo contenuto ed atte a precisare e a determinare esattamente il contenuto dell'accordo, senza che cosi risulti violato il principio secondo cui l'oggetto della transazione deve risultare dallo scritto.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)