Sez. L, Sentenza n. 3758 del 01/06/1983 (Rv. 428672 - 01)
TRANSAZIONE - PROVA - CONCLUSIONE DI UN NEGOZIO TRANSATTIVO - RIGOROSA DETERMINATEZZA DELLE CONTRAPPOSTE TESI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DA PARTE DEL GIUDICE DEL MERITO - AMMISSIBILITÀ - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - PROVA SCRITTA DEL CONTRATTO - NECESSITÀ - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
TRANSAZIONE - PROVA - CONCLUSIONE DI UN NEGOZIO TRANSATTIVO - RIGOROSA DETERMINATEZZA DELLE CONTRAPPOSTE TESI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DA PARTE DEL GIUDICE DEL MERITO - AMMISSIBILITÀ - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - PROVA SCRITTA DEL CONTRATTO - NECESSITÀ - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
Un negozio transattivo ben può essere concluso senza che le parti abbiano dato alle rispettive tesi contrapposte la determinatezza propria della pretesa, esteriorizzando il loro dissenso in una rigorosa formulazione, né ciò impedisce al giudice di merito - il cui apprezzamento al riguardo è insindacabile in Sede di legittimità se correttamente e congruamente motivato - di determinare l'esatto contenuto dell'accordo attingendo a varie circostanze idonee a precisarne e chiarirne i termini, non essendo d'ostacolo a tale indagine il principio per cui la transazione deve essere provata per iscritto. (V 3454/77, mass n 387006; (V 2788/76, mass n 381528; (V 259/69, mass n 338230).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1965, Cod. Civ. art. 1967, Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)