Sez. 3, Sentenza n. 9114 del 04/09/1990 (Rv. 469171 - 01)
TRANSAZIONE - FORMA - FORMA SCRITTA AD PROBATIONEM - CONTENUTO DEL DOCUMENTO.*
TRANSAZIONE - FORMA - FORMA SCRITTA AD PROBATIONEM - CONTENUTO DEL DOCUMENTO.*
Dalla scrittura contenente la transazione - che, al di fuori dei rapporti considerati nell'art. 1350 n. 12 cod. civ., è richiesta solo ad probationem e non esige formule sacramentali - devono risultare gli elementi essenziali del negozio, e quindi, la comune volontà delle parti di comporre una controversia in atto o prevista, la res dubia, vale a dire la materia oggetto delle contrastanti pretese giuridiche delle parti, e il nuovo regolamento di interessi, che, mediante le reciproche concessioni, viene a sostituirsi a quello precedente cui si riconnetteva la lite o il pericolo di lite. Non è, invece, indispensabile che nella scrittura le parti enuncino le rispettive tesi contrapposte, né che delle rispettive concessioni sia fatta una precisa e dettagliata indicazione, essendo sufficiente che il complesso dei diritti abdicati dall'uno e dallo altro contraente possa essere desunto, sinteticamente ma con certezza e per via logica di consequenzialità, dal nuovo regolamento di interessi concordato in sostituzione di quello anteriore. (V 3758/83, mass n 428672; (V 1846/83, mass n 426678; (V 3172/75, mass n 377272; (V 259/69, mass n 338230).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965, Cod. Civ. art. 1967
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)