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Sez. 5, Sentenza n. 14392 del 05/02/2019 Cc. (dep. 02/04/2019) Rv. 275238 - 01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Reato transnazionale - Confisca per equivalente ex art. 11 della legge 16 marzo 2006, n. 146 – Mancata applicazione con la sentenza di patteggiamento - Ricorso del pubblico ministero che non individui il profitto confiscabile e i beni da apprendere - Inammissibilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2019-02-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275238-01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI

In caso di patteggiamento avente ad oggetto un reato transnazionale, è inammissibile per genericità il ricorso del pubblico ministero che lamenti l'omessa applicazione della confisca obbligatoria senza allegare gli elementi che consentirebbero l'adozione della misura nel caso concreto, e, in particolare, senza indicare l'entità del profitto confiscabile e i beni o le utilità nella disponibilità dell'imputato sui quali dovrebbe in concreto ricadere l'ablazione. (In motivazione, la Corte ha affermato che la previsione di cui all'art. 11 della legge 16 marzo 2006, n. 146 preclude l'adozione di un provvedimento di confisca per equivalente "in incertas res").

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Legge 16/03/2006 num. 146 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)