Sez. 2, Sentenza n. 5801 del 09/11/2016 Cc. (dep. 08/02/2017) Rv. 269367 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca per equivalente - Apparente impossidenza dell'imputato - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI
Ai fini dell'adozione del provvedimento di confisca per equivalente, non riveste alcun rilievo l'apparente impossidenza dell'imputato, poiché l'ablazione può avere ad oggetto, fino alla concorrenza dell'importo determinato dal giudice, non solo i beni già individuati nella disponibilità dell'imputato, ma anche quelli che in detta disponibilità entrano dopo il provvedimento di confisca.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 644, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)