Sez. 3, Sentenza n. 20776 del 06/03/2014 Ud. (dep. 22/05/2014) Rv. 259661 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca per equivalente - Imposizione su cose non sequestrate - Possibilità - Individuazione dei beni da apprendere - Necessità - Esclusione - Rimedi esperibili dal destinatario - Fattispecie.
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI
In tema di confisca per equivalente, il giudice della cognizione, nei limiti del valore corrispondente al profitto del reato, può emettere il provvedimento ablatorio anche in mancanza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro e senza necessità della individuazione specifica dei beni da apprendere, potendo il destinatario ricorrere al giudice dell'esecuzione qualora dovesse ritenersi pregiudicato dai criteri adottati dal P.M. nella selezione dei cespiti da confiscare. (Fattispecie relativa a reati tributari).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Cod. Pen. art. 322 ter, Legge 24/12/2007 num. 244 art. 1 com. 143 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)