Sez. L, Sentenza n. 3427 del 22/05/1986 (Rv. 446386 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DI OMNICOMPRENSIVITÀ DELLA RETRIBUZIONE - INESISTENZA - CONSEGUENZE IN TEMA DI DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DOVUTA NEL PERIODO DI FERIE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DI OMNICOMPRENSIVITÀ DELLA RETRIBUZIONE - INESISTENZA - CONSEGUENZE IN TEMA DI DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DOVUTA NEL PERIODO DI FERIE.*
Il nostro ordinamento non contiene un principio di omnicomprensività della retribuzione ed in particolare né l'art. 36 cost. Nè l'art. 2109 cod. civ. prescrivono che la retribuzione dovuta per ferie debba essere comprensiva di ogni elemento retributivo continuativo, come invece richiesto dall'art. 2121 cod. civ. in generale e in particolare (con riferimento ai rapporti di lavoro marittimo) dall'art. 361 cod. nav. (nell'originaria formulazione anteriore alla legge n. 91 del 1977) con la conseguenza che, anche per il lavoro marittimo, la Determinazione della retribuzione per le ferie deve ritenersi rimessa all'autonomia collettiva secondo il disposto dell'art. 2099 cod. civ.. (V 5904/84, mass n 437569; (V 1075/84, mass n 433233).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Cod. Navig. art. 361, Legge 31/03/1977 num. 91 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)