Sez. L, Sentenza n. 3708 del 03/07/1979 (Rv. 400124 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITA) - DINIEGO DELLA PRESTAZIONE PREVIDENZIALE - AZIONE GIUDIZIARIA CONTRO IL RELATIVO PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO - IMPUGNAZIONE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - AUTONOMIA - CONSEGUENZE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITA) - DINIEGO DELLA PRESTAZIONE PREVIDENZIALE - AZIONE GIUDIZIARIA CONTRO IL RELATIVO PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO - IMPUGNAZIONE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - AUTONOMIA - CONSEGUENZE.*
L'Azione giudiziaria esperibile dall'interessato contro il provvedimento amministrativo di diniego della prestazione previdenziale o assistenziale non ha carattere di impugnativa dell'anzidetto provvedimento amministrativo e, pertanto, la controversia che viene affidata al potere cognitivo del giudice ordinario e svincolata da ogni limite che possa derivare dalla precedente sua impostazione nella fase amministrativa del procedimento e si presenta aperta ad ogni soluzione, con il correlativo potere-dovere del giudice di esaminare la lite nella sua interezza, sotto tutti i suoi vari aspetti di fatto e di diritto che le parti in causa ritengono di sottoporgli. (V 2947/77, mass n 386493; (V 3495/76, mass n 382241).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 443
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)