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Sez. L, Sentenza n. 1589 del 13/02/1987 (Rv. 451003 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - PER MOTIVI POLITICI O SINDACALI - ACCERTAMENTO - PREVIO PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - CONDIZIONI DI PROCEDIBILITÀ DELLA DOMANDA GIUDIZIALE - RIGETTO DELL'ISTANZA DEL LAVORATORE DA PARTE DEL COMITATO AMMINISTRATIVO PER LA RITENUTA NATURA NON PRIVATISTICA DEL RAPPORTO - ACCERTAMENTO GIUDIZIALE DEL MOTIVO POLITICO O SINDACALE DEL LICENZIAMENTO - AMMISSIBILITÀ - ONERE PROBATORIO DEL LAVORATORE - OGGETTO - ACQUISIZIONE DELLE PROVE RACCOLTE NELLA FASE AMMINISTRATIVA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE.*
Stato
decisa il 1987-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451003-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - PER MOTIVI POLITICI O SINDACALI - ACCERTAMENTO - PREVIO PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - CONDIZIONI DI PROCEDIBILITÀ DELLA DOMANDA GIUDIZIALE - RIGETTO DELL'ISTANZA DEL LAVORATORE DA PARTE DEL COMITATO AMMINISTRATIVO PER LA RITENUTA NATURA NON PRIVATISTICA DEL RAPPORTO - ACCERTAMENTO GIUDIZIALE DEL MOTIVO POLITICO O SINDACALE DEL LICENZIAMENTO - AMMISSIBILITÀ - ONERE PROBATORIO DEL LAVORATORE - OGGETTO - ACQUISIZIONE DELLE PROVE RACCOLTE NELLA FASE AMMINISTRATIVA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE.*

Il preventivo esperimento del procedimento amministrativo previsto dalla legge 15 febbraio 1974 n. 36 (artt. 5 e 6) per la ricostituzione del rapporto assicurativo obbligatorio per la Invalidità e la vecchiaia dei lavoratori dipendenti, il cui rapporto di lavoro (privato) sia stato risolto per motivi politici, religiosi o sindacali (art. 1 della stessa legge), si pone come condizione di procedibilità della successiva domanda giudiziale, la quale peraltro, non costituisce impugnazione della decisione amministrativa. Pertanto, nel caso in cui ancorché la commissione prevista dall'art. 6 della legge citata abbia accertato la motivazione politica o sindacale del licenziamento, il comitato, cui a norma dell'art. 5 della stessa legge compete la decisione in ordine alla istanza del lavoratore, abbia respinto quest'ultima in base al preliminare rilievo della natura non privatistica del rapporto di lavoro, l'accertamento della motivazione politico-sindacale compiuto dalla commissione non preclude al giudice - il quale è a ciò tenuto anche d'ufficio - di verificare l'effettiva sussistenza di tale motivazione del licenziamento, la quale costituisce condizione dell'Azione esperita dal lavoratore e deve essere da questo provata, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., anche in difetto di contestazione dell'istituto previdenziale, mentre resta rimessa al potere discrezionale del giudice (non censurabile in Sede di legittimità) l'acquisizione o meno delle risultanze raccolte in Sede d'istruttoria amministrativa. (V 500/86, mass n 444096; (V 5251/85, mass n 442532; (V 3708/79, mass n 400124; (V 2947/77, mass n 386493).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 15/02/1974 num. 36 art. 1 CORTE COST., Legge 15/02/1974 num. 36 art. 5, Legge 15/02/1974 num. 36 art. 6, Legge 15/02/1974 num. 36 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)