Sez. L, Sentenza n. 5393 del 19/06/1987 (Rv. 453980 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - RETRIBUZIONE GIORNALIERA - CALCOLO - DIVISORE TRENTA RIFERITO ALLA RETRIBUZIONE MENSILE - LEGITTIMITÀ - LIMITI - DETERMINAZIONE CONTRATTUALE DEL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO O DI ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE SULLA BASE DEL DIVISORE TRENTA - AMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ART. 15 CCNL 4 GIUGNO 1976 PER GLI AUTOFERROTRANVIERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - RETRIBUZIONE GIORNALIERA - CALCOLO - DIVISORE TRENTA RIFERITO ALLA RETRIBUZIONE MENSILE - LEGITTIMITÀ - LIMITI - DETERMINAZIONE CONTRATTUALE DEL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO O DI ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE SULLA BASE DEL DIVISORE TRENTA - AMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ART. 15 CCNL 4 GIUGNO 1976 PER GLI AUTOFERROTRANVIERI.*
La retribuzione mensile corrisposta ai lavoratori subordinati deve intendersi relativa a tutti i giorni del mese, ivi compresi quelli di carenza della prestazione lavorativa in quanto destinati al soddisfacimento delle sue esigenze sociali e familiari, con la conseguenza che la retribuzione giornaliera, da assumere come base di computo di determinati emolumenti, si calcola dividendo per trenta e non per ventisei quella mensile, salvo divisore diverso più favorevole previsto dalla contrattazione collettiva, senza che questa sia censurabile, per preteso contrasto con la norma costituzionale o legale, ove attenendosi al detto sistema, stabilisca che il compenso per il lavoro straordinario o altre competenze accessorie siano calcolati sulla base della retribuzione giornaliera ottenuta mediante suddivisione per trenta di quella mensile. (nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice del merito il quale - ritenendo la nullità dell'art. 15 CCNL 4 giugno 1976 per gli autoferrotramvieri, norma secondo cui, per calcolare il compenso per lavoro straordinario, la retribuzione mensile doveva essere divisa per trenta - aveva riconosciuto il diritto dei lavoratori al compenso per lavoro straordinario calcolato sulla base della retribuzione mensile divisa per ventisei). (Conf.1590/87, mass n 451004; (Conf. 1555/82, mass n 424177).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Regio Decr. Legge 19/10/1923 num. 2328 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)