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Sez. L, Sentenza n. 6555 del 02/12/1982 (Rv. 424177 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - RETRIBUZIONE SUFFICIENTE EX ART. 36 COSTITUZIONE - CONSEGUENZE - RETRIBUZIONE MENSILE DA INTENDERSI RIFERITE A TUTTI I GIORNI DEL MESE - NECESSITÀ - RETRIBUZIONE GIORNALIERA - COMPUTO - DIVISIONE PER TRENTA DI QUELLA MENSILE - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1982-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424177-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - RETRIBUZIONE SUFFICIENTE EX ART. 36 COSTITUZIONE - CONSEGUENZE - RETRIBUZIONE MENSILE DA INTENDERSI RIFERITE A TUTTI I GIORNI DEL MESE - NECESSITÀ - RETRIBUZIONE GIORNALIERA - COMPUTO - DIVISIONE PER TRENTA DI QUELLA MENSILE - NECESSITÀ.*

Il concetto di retribuzione lato sensu, introdotto dall'art. 36 della Costituzione impedisce ogni relazione puramente matematica e contabile tra retribuzione e prestazione lavorativa e comprende tutto quanto soddisfa non soltanto l'essenza qualitativa e quantitativa dell'attività lavorativa, ma anche gli ulteriori bisogni, sociali e familiari, del lavoratore, quale elemento stabilmente inserito nell'impresa, in essi compresi quelli inerenti all'efficienza della sua personalità fisio-psichica, salvaguardata attraverso le pause settimanali ed annuali della suddetta prestazione. Pertanto la retribuzione mensile corrisposta ai lavoratori subordinati deve intendersi relativa a tutti i giorni del mese, ivi compresi quelli di carenza della prestazione lavorativa in quanto destinati al soddisfacimento delle menzionate esigenze, con la conseguenza che la retribuzione giornaliera, da assumere come base di computo di determinati emolumenti, si calcola dividendo per trenta e non per ventisei quella mensile. (Conf 3895/78, mass n 393493; (contra 1514/79, mass n 397862).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Regio Decr. Legge 19/10/1923 num. 2328 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)