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Sez. L, Sentenza n. 1590 del 13/02/1987 (Rv. 451004 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE - RETRIBUZIONE - IN GENERE - NATURA - CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA SVOLTA NON SOLTANTO NELLE GIORNATE LAVORATIVE - COMPENSO DEL LAVORATORE ANCHE NELLA GIORNATA DI RIPOSO SETTIMANALE - CRITERIO DELLA SUDDIVISIONE DELLA RETRIBUZIONE MENSILE PER TUTTI I GIORNI DEL MESE - CARATTERE COGENTE - ESCLUSIONE - AFFIDAMENTO AGLI ACCORDI ECONOMICI COLLETTIVI ED INDIVIDUALI - TRASPORTI PUBBLICI IN CONCESSIONE - LAVORO STRAORDINARIO - RETRIBUZIONE GIORNALIERA - DETERMINAZIONE - CLAUSOLA CONTRATTUALE CHE PREVEDE LA RETRIBUZIONE GIORNALIERA PARI ALLA RETRIBUZIONE MENSILE DIVISA PER TUTTI I GIORNI DEL MESE ANZICHÉ PER LE SOLE GIORNATE LAVORATIVE - LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1987-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451004-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE - RETRIBUZIONE - IN GENERE - NATURA - CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA SVOLTA NON SOLTANTO NELLE GIORNATE LAVORATIVE - COMPENSO DEL LAVORATORE ANCHE NELLA GIORNATA DI RIPOSO SETTIMANALE - CRITERIO DELLA SUDDIVISIONE DELLA RETRIBUZIONE MENSILE PER TUTTI I GIORNI DEL MESE - CARATTERE COGENTE - ESCLUSIONE - AFFIDAMENTO AGLI ACCORDI ECONOMICI COLLETTIVI ED INDIVIDUALI - TRASPORTI PUBBLICI IN CONCESSIONE - LAVORO STRAORDINARIO - RETRIBUZIONE GIORNALIERA - DETERMINAZIONE - CLAUSOLA CONTRATTUALE CHE PREVEDE LA RETRIBUZIONE GIORNALIERA PARI ALLA RETRIBUZIONE MENSILE DIVISA PER TUTTI I GIORNI DEL MESE ANZICHÉ PER LE SOLE GIORNATE LAVORATIVE - LEGITTIMITÀ.*

Anche se l'art. 36, terzo comma cost. E l'art. 2109 cod. civ. prevedono che soltanto il riposo annuale (ferie) del lavoratore subordinato sia retribuito e non anche il riposo settimanale, tuttavia la retribuzione corrisposta dal datore di lavoro costituendo il corrispettivo della prestazione lavorativa svolta dal dipendente non soltanto nelle singole giornate lavorative, ma anche come più generale sottoposizione dello stesso al vincolo e agli obblighi scaturenti dal rapporto, la cui continuità ed unitarietà non è elisa dalle pause giornaliere, settimanali e annuali, vale anche a compensare il lavoratore nella giornata di riposo settimanale e non soltanto i giorni di lavoro effettivo, senza che il relativo criterio di suddivisione della retribuzione mensile abbia carattere cogente, restando - per contro - affidato agli accordi collettivi ed individuali. Consegue che - ove sia necessario determinare la retribuzione giornaliera al fine della quantificazione della base di calcolo di istituti cosiddetti indiretti - è legittima la clausola contrattuale che preveda quest'ultima come pari alla retribuzione mensile divisa per tutti i giorni del mese, anziché per il numero effettivo delle giornate lavorative. (nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice del merito il quale - chiamato ad applicare gli artt. 6, 15 e 17 CCNL 23 luglio 1976 per i dipendenti di aziende di trasporto in concessione - aveva ritenuto illegittima la clausola contrattuale che fissava la retribuzione giornaliera da prendere a base di calcolo per la maggiorazione del lavoro straordinario come pari alla retribuzione mensile divisa per trenta anziché per ventisei, ossia il numero delle giornate lavorative). (V 6658/86; (V 129/86, mass n 443780; (V 6555/82, mass n 424177; (V 5923/82, mass n 426682).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36 com. 3, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Contr. Coll. 23/07/1976 num. 6, Contr. Coll. 23/07/1976 num. 15, Contr. Coll. 23/07/1976 num. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)