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Sez. L, Sentenza n. 1298 del 03/02/1995 (Rv. 490267 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - SISTEMA DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE | Trattamento di cassa integrazione straordinaria e condizioni della relativa erogazione ex art. 2 legge n. 301 del 1979 - Ammissione su richiesta del curatore fallimentare dopo il licenziamento dei lavoratori senza preavviso al momento della dichiarazione di fallimento - Riscossione da parte dei lavoratori della indennità di preavviso - Diritto al detto trattamento per lo stesso periodo - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1995-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490267-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - SISTEMA DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE

In tema di trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e di condizioni poste per la sua erogazione nel periodo di vigenza dell'art. 2 della legge 27 luglio 1979 n. 301, ove l'ammissione al trattamento stesso sia avvenuta su richiesta del curatore fallimentare che abbia provveduto al licenziamento senza preavviso dei lavoratori al momento della dichiarazione di fallimento dell'azienda datrice di lavoro, deve escludersi che i lavoratori licenziati, i quali abbiano percepito l'indennità sostitutiva del preavviso, possano altresì percepire, in relazione al corrispondente periodo temporale, il trattamento della cassa integrazione guadagni straordinaria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 27/07/1979 num. 301 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)