Sez. 2, Sentenza n. 46850 del 05/11/2004 Cc. (dep. 02/12/2004) Rv. 230444 - 01
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - REALI - sequestro preventivo - IN GENERE | Modalità di custodia dei beni sequestrati - Applicabilità della disciplina prevista ex art. 259 cod. proc. pen. in tema di sequestro probatorio - Sussistenza - Affidamento dell'incarico di amministrare la cosa sequestrata - Possibilità - Sussistenza.
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - REALI - sequestro preventivo - IN GENERE
In virtù del rinvio operato dall'art. 104 disp. att., la disciplina prevista dall'art. 259 cod. proc. pen., in tema di sequestro probatorio, è applicabile anche al sequestro preventivo con la conseguenza che sussiste, anche in quest'ultima ipotesi, la possibilità di affidare al custode l'amministrazione dei beni sequestrati in ragione di una scelta discrezionale rimessa all'autorità giudiziaria, la quale, viceversa, deve obbligatoriamente procedere in tal senso nell'ipotesi di sequestro di beni pertinenti a delitti di mafia (art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992, n. 306, conv. con mod. in Legge 8 agosto 1992, n. 356).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 259, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 104 CORTE COST., Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 CORTE COST., Legge 08/07/1992 num. 356 art. 12 sexies
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)