Sez. 5, Sentenza n. 34645 del 09/07/2001 Cc. (dep. 24/09/2001) Rv. 220207 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE | Modalità di custodia dei beni sequestrati - Applicabilità della disciplina prevista ex art. 259 c. p.p. in tema di sequestro probatorio - Sussistenza - Custodia nell'ipotesi di sequestro di beni pertinente a delitti di mafia - Differenze.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE
In virtù del rinvio operato dall'art. 104 disp. att. cod. proc. pen., la disciplina prevista dall'art. 259 c.p.p., in tema di sequestro probatorio, è applicabile anche al sequestro preventivo con la conseguenza che sussiste, anche in quest'ultima ipotesi, la possibilità di affidare al custode l'amministrazione dei beni sequestrati in ragione di una scelta discrezionale rimessa all'autorità giudiziaria, la quale, viceversa, deve obbligatoriamente procedere in tal senso nell'ipotesi di sequestro di beni pertinenti a delitti di mafia (art. 12 sexies d. l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1992, n. 356).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 259 com. 1, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 104 CORTE COST., Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 com. 6 CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)