Sez. U, Sentenza n. 6565 del 28/06/1990 (Rv. 468066 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - RITENUTE ALLA FONTE - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI - IMPOSTE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE - CONTROVERSIA PROMOSSA DAL SOSTITUITO D'IMPOSTA NEI CONFRONTI DEL SOSTITUTO - DOMANDA DI PAGAMENTO DELLA SOMMA VERSATA A TITOLO DI RITENUTA - GIURISDIZIONE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - SUSSISTENZA - DOMANDA DI PAGAMENTO DEGLI INTERESSI SU TALE SOMMA - ESTENSIONE - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO DERIVANTE DALLA SVALUTAZIONE MONETARIA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - RITENUTE ALLA FONTE - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI - IMPOSTE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE - CONTROVERSIA PROMOSSA DAL SOSTITUITO D'IMPOSTA NEI CONFRONTI DEL SOSTITUTO - DOMANDA DI PAGAMENTO DELLA SOMMA VERSATA A TITOLO DI RITENUTA - GIURISDIZIONE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - SUSSISTENZA - DOMANDA DI PAGAMENTO DEGLI INTERESSI SU TALE SOMMA - ESTENSIONE - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO DERIVANTE DALLA SVALUTAZIONE MONETARIA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
La controversia, promossa dal sostituito d'imposta nei confronti del sostituto, per pretendere il pagamento anche di quella parte del suo credito che il convenuto abbia trattenuto e versato a titolo di ritenuta d'imposta, spetta alla cognizione delle commissioni tributarie, non del giudice ordinario, posto che l'indagine sulla legittimità di detta ritenuta non è suscettibile di delibazione incidentale, ma introduce una causa pregiudiziale, di natura tributaria, da definirsi in litisconsorzio dell'amministrazione finanziaria, senza che rilevi, ai fini della giurisdizione, la mancata citazione di tale amministrazione, considerando che l'integrazione del contraddittorio è compito del giudice munito della giurisdizione medesima. Il predetto principio trova applicazione pure per la richiesta di corresponsione degli interessi sulle somme che il sostituito assuma dovutegli, alla stregua del carattere accessorio della relativa pretesa, ma non anche per la domanda di risarcimento del danno, derivante da svalutazione monetaria, che è autonoma e resta proponibile davanti al giudice ordinario, fondandosi sulla responsabilità del debitore per il ritardato adempimento di debito di valuta. (V 2011/89, mass n 462609; (V 308/89, mass n 461469; (V 6360/87, mass n 454635).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1124, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)