Sez. 5, Sentenza n. 4971 del 01/04/2003 (Rv. 561679 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - NULLITÀ ED ANNULLABILITÀ DELL'ATTO - NULLITÀ OD ANNULLABILITÀ PER CAUSE NON IMPUTABILI ALLE PARTI | Previsione - Tassatività - Ulteriori ipotesi di inefficacia dell'atto - Applicabilità - Esclusione - Risoluzione - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - NULLITÀ ED ANNULLABILITÀ DELL'ATTO - NULLITÀ OD ANNULLABILITÀ PER CAUSE NON IMPUTABILI ALLE PARTI
In tema di imposta di registro, l'art. 38 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, che prevede la restituzione dell'imposta, per la parte eccedente la misura fissa, nell'ipotesi di nullità o annullamento dell'atto per causa non imputabile alle parti, trova applicazione, per il dato letterale e per la ratio ad esso sottesa, alle sole fattispecie di nullità ed annullamento, senza ulteriori estensioni e, quindi, con esclusione dei casi di inefficacia derivante da altre ragioni, tra cui la risoluzione dell'atto.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 38, Cod. Civ. art. 1464
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)